TRADUZIONI GIURATE
La TeSoM da anni fornisce traduzioni asseverate, legalizzate e con Apostille a studi legali, di commercialisti, professionisti e società oltre che a privati.
Per asseverazione si intende una traduzione giurata. L’asseverazione è un’assunzione di responsabilità, attraverso il giuramento, sulla conformità e fedeltà del testo tradotto nella lingua di destinazione (target) al testo originale nella lingua di origine (source). Le asseverazioni si eseguono presso le Cancellerie dei Tribunali.
Le asseverazioni si richiedono sia per documenti personali che per atti legali, societari e simili.
Oltre all’asseverazione, a seconda dei casi, possono essere necessarie anche la legalizzazione e l’Apostille.
La legalizzazione si effettua presso la Prefettura e/o la Procura della Repubblica e consiste nell’accertare l’autenticità della firma e la veridicità del timbro apposto su un documento asseverato per renderlo valido ed utilizzabile in un Paese diverso da quello di origine/emissione.
Per asseverazione si intende una traduzione giurata. L’asseverazione è un’assunzione di responsabilità, attraverso il giuramento, sulla conformità e fedeltà del testo tradotto nella lingua di destinazione (target) al testo originale nella lingua di origine (source). Le asseverazioni si eseguono presso le Cancellerie dei Tribunali.
Le asseverazioni si richiedono sia per documenti personali che per atti legali, societari e simili.
Oltre all’asseverazione, a seconda dei casi, possono essere necessarie anche la legalizzazione e l’Apostille.
La legalizzazione si effettua presso la Prefettura e/o la Procura della Repubblica e consiste nell’accertare l’autenticità della firma e la veridicità del timbro apposto su un documento asseverato per renderlo valido ed utilizzabile in un Paese diverso da quello di origine/emissione.
La legalizzazione con Apostille è una forma di legalizzazione che attesta l’autenticità di un atto, anch’esso, per uso internazionale ma che è valida solo per quei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.
Nel corso degli anni è stata ratificata e resa esecutiva da molti Stati e prevede che non sia necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari, potendo la stessa essere sostituita dalla cosiddetta apostille.